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Lo Statuto

Art.01

È costituita L’Associazione Italiana di Traumatologia ed Ortopedia Geriatrica (AITOG); essa non ha scopo di lucro è apartitica ed apolitica.

Art.02

La AITOG ha lo scopo di promuovere in Italia lo studio delle scienze ortopedico-traumatologiche nell’età geriatrica nonché di coordinare il lavoro e la ricerca.

Art.03

Tale attività si concretizza in particolare:

  • Nel promuovere corsi di aggiornamento ed ogni altra iniziativa rivolta alla specializzazione culturale degli Ortopedici-Traumatologi Italiani nell’ottica dell’Educazione Continua in Medicina.
  • Nell’organizzare i congressi dell’associazione;
  • Nel patrocinare riunioni e congressi scientifici del settore;
  • Nel curare la pubblicazione periodica o libraria degli Elaborati scientifici dei Soci e degli atti dell’Associazione.

Art.04

L’Associazione, che è stata costituita a Brindisi il 13 giugno 1996 con sede alla Via Osanna n.69, ha attualmente la sede presso i locali della Segreteria designata dal Presidente in carica.

Art.05

L’Associazione provvede all’attuazione delle proprie finalità mediante:

  • contributi dei soci (canoni di tesseramento);
  • proventi delle pubblicazioni, conferenze, congressi, manifestazioni varie.

Art.06

L’Associazione è composta da soci ordinari, soci onorari, soci corrispondenti e soci aggregati.

Art.07

Sono soci ordinari, specialisti in Ortopedia, Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Geriatria e Anestesiologia. Sono soci onorari personalità italiane o straniere che si siano distinte particolarmente nei campi di attività dell’Associazione.
Essi sono nominati col voto dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Vengono nominati soci onorari di diritto i Presidenti e i membri del Consiglio Direttivo alla scadenza del proprio mandato.
Sono soci aggregati i soci cultori della materia e gli specializzandi.
Sono soci corrispondenti autorevoli cultori stranieri nei campi di attività della Associazione.

Art.08

La domanda di ammissione alla Associazione va indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esaminate le domande e vagliati i titoli, delibera sull’ammissibilità dei soci.

Art.09

La qualità di socio si prova mediante l’iscrizione nel libro dei Soci ed il versamento della quota sociale.

Art.10

Il Socio in regola col pagamento della quota annua ha diritto a:

  • Rivista quando pubblicata;
  • Partecipazione, generalmente gratuita, al Congresso annuale della Associazione (salvo casi imprevisti ed eccezionali decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo);
  • Facilitazione per l’acquisto di pubblicazioni dell’Associazione;
  • Riduzione costo per le pubblicazioni scientifiche edite dalla Rivista Sociale;
  • Accesso gratuito alla sezione riservata (parola chiave) del sito web.

Art.11

La qualità di socio si perde:

  • Per recesso volontario;
  • Per decadenza dovuta a mancato pagamento della quota annua, decorsi tre mesi dalla duplice diffida scritta dal Consiglio Direttivo;
  • Per esclusione deliberata dall’assemblea per gravi motivi.

Art.12

Organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Probiviri.

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Art.13

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari ed onorari. Essa ha poteri inerenti al perseguimento degli scopi dall’associazione. In particolare:

  • Delibera sugli affari iscritti all’ordine del giorno;
  • Nomina e revoca dei soci;
  • Approva il regolamento interno;
  • Nomina il Presidente, un Vice-Presidente e sette Consiglieri (Consiglio Direttivo), nonché 3 Revisori dei Conti.
  • Delibera sulle modifiche dello statuto, con l’osservanza delle disposizioni.

Le riunioni dell’Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione – che non può avere luogo nello stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti, in regola con i pagamenti della quota associativa.
Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati in regola con i pagamenti della quota associativa, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti..

Art.14

L’Assemblea è convocata ogni due anni dal Presidente.
L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, avverrà con ragionevole anticipo, mediante comunicazione ai soci.

Art.15

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno per motivi urgenti e straordinari, oppure quando la convocazione è richiesta, con motivazione scritta, da almeno 1/5 dei soci, in regola con i pagamenti della quota associativa.

Art.16

Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali soltanto i Soci onorari e ordinari.

Art.17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. Vi partecipa quale Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione.

Art.18

Il Consiglio Direttivo designa un segretario e un Tesoriere, proposti dal Presidente, che possono essere scelti anche tra i Soci non eletti. In questo caso parteciperanno alle riunioni del Consiglio senza diritto al voto.

Art.19

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non possono essere eletti più di due volte consecutivamente nella stessa carica. Il Presidente e il Vice Presidente non possono comunque essere rieletti consecutivamente a tale carica. Il Presidente rimane in Consiglio Direttivo come Past-Presidente senza diritto al voto.

Art.20

Il Consiglio attua le direttive dell’Assemblea e si fa promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento dei fini sociali. In particolare:

  • Delibera sulle domande di ammissione a Soci;
  • Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le facoltà riservate dal presente Statuto all’Assemblea dei Soci;
  • Provvede alla compilazione dei regolamenti interni, da sottoporre all’Assemblea;
  • Presenta all’assemblea il rendiconto dell’esercizio sociale alla scadenza del mandato, accompagnato da una relazione;
  • Propone all’Assemblea l’importo della quota annuale dei Soci;
  • Cura e dirige le attività di cui all’art.3.
  • Propone all’assemblea il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21

Al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spettano:

  • La firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione;
  • La convocazione del Consiglio;
  • La convocazione dell’Assemblea, d’accordo con il Consiglio Direttivo;
  • L’esecuzione dei provvedimenti urgenti, salvo riferirne al Consiglio alla successiva riunione;
  • La Direzione scientifica della Rivista della Associazione.

Art.22

I Revisori dei Conti sono 3, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.23

I Revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengono opportuno, verificano l’osservanza delle disposizioni statutarie nei riguardi amministrativi contabili, verificano il bilancio consuntivo controllandone i documenti giustificativi, dandone relazione in sede di approvazione del bilancio.

Art.24

Il Collegio dei probiviri è costituito dagli ex Presidenti della Società decaduti dalla carica di past Presidente in numero non superiore a 5.

Art.25

L’Anno sociale incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.26

Allo scioglimento della Associazione le eventuali attività patrimoniali dell’Associazione saranno devolute ad altre Associazioni ONLUS o ad Associazioni NO PROFIT secondo decisione del Consiglio Direttivo uscente o in carenza di questo, di un Liquidatore.

Art.27

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono il regolamento e le disposizioni di legge in materia.

Art.28

Per quanto riguarda il Congresso annuale si farà riferimento al Regolamento che verrà successivamente emanato. La Presidenza del Congresso convoca l’adunanza scientifica, ne dirige la discussione e cura che i rendiconti siano puntualmente inviati per la pubblicazione al Comitato Direttivo permanente.
Alla fine dell’adunanza la Presidenza dell’Associazione mette in votazione la sede del successivo Congresso e il Presidente del Congresso, nonché ciascun argomento proposto dai soci come tema di relazione della successiva adunanza.
Di regola ne saranno scelti due che possono essere divisi fra i vari Relatori.
Relazioni, comunicazioni e ove possibile – relative discussioni verranno pubblicate sulla rivista che raccoglie gli Atti del Congresso.

Art.29

Si prevede la possibilità di instaurare un’organizzazione scientifica e di coordinamento regionale che andrà regolamentata attraverso il regolamento stesso.